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Jul 2015

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a società in pendenza di procedura concordataria - Illegittimità - Sussiste. Sentenza del 14/05/2015 n. 1613 - Comm. Trib. Prov. Bari - Sezione/Collegio 17

Intitolazione: Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a società in pendenza di procedura concordataria - Illegittimità - Sussiste.

Massima: L'emissione della cartella di pagamento costituisce esercizio dell'azione esecutiva in quanto il concessionario attraverso di essa realizza la propria pretesa. Ne consegue che, stante il divieto esplicito previsto dall'art. 168 l.f. di iniziare azioni esecutive nei confronti di soggetti ammessi alla procedura concordataria, è illegittima e pertanto da annullare, la cartella notificata a soggetti ammessi a tale procedura.In senso contrario, comm. trib. reg. Puglia, sez. X, sent. 169 del 19 novembre 2013.

Ricorso in Cassazione - Difetto di autosufficienza - Richiamo di atti prodromici non trascritti nel ricorso - Inammissibilità - Motivazione. Sentenza del 30/04/2015 n. 8771 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Intitolazione: Ricorso in Cassazione - Difetto di autosufficienza - Richiamo di atti prodromici non trascritti nel ricorso - Inammissibilità - Motivazione.
Massima: E' inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo di ricorso per Cassazione che faccia richiamo a documenti (nella specie avviso di liquidazione e cartella di pagamento, atti prodromici all'intimazione di pagamento dell'imposta di registro impugnata dal ricorrente) senza trascriverli nel corpo del ricorso. Ciò in quanto la Corte non può verificare la corrispondenza al vero di quanto affermato dal contribuente. Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.

Intitolazione: Ricorso in Cassazione - Motivi - Mancata indicazione del vizio dedotto - Inammissibilità.
Massima: E' inammissibile per violazione dell
'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per Cassazione qualora nello stesso non venga precisato quale sia il vizio o la violazione di legge sostanziale o processuale addebitato alla sentenza impugnata. Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.
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